Art. 10

LEGGE 2 febbraio 1974, n. 64

In vigore dal 5 apr 1974
(Verifica delle strutture) L'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui al precedente articolo è effettuata tenendo conto della ripartizione di queste fra gli elementi resistenti dell'intera struttura. Si devono verificare detti elementi resistenti per le possibili combinazioni degli effetti sismici con tutte le altre azioni esterne, senza alcuna riduzione dei sovraccarichi, ma con l'esclusione dell'azione del vento.
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LEGGE 2 febbraio 1974, n. 64 (Art. 10 Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.) — Testo vigente | Portale Normativo