Art. 14

LEGGE 2 febbraio 1974, n. 64

In vigore dal 5 apr 1974
(Sopraelevazioni) È consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti: a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purchè nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui alla presente legge; b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purchè il complesso della struttura sia conforme alle norme della presente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-02-02;64#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo