Art. 14
LEGGE 2 febbraio 1974, n. 64
In vigore dal 5 apr 1974
(Sopraelevazioni)
È consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:
a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purchè nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui alla presente legge;
b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purchè il complesso della struttura sia conforme alle norme della presente legge.
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