Art. 19

LEGGE 2 febbraio 1974, n. 64

In vigore dal 5 apr 1974
(Registro delle denunzie dei lavori) In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al precedente . Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nel successivo .
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