Art. 16

LEGGE 2 febbraio 1974, n. 64

In vigore dal 5 apr 1974
(Edifici di speciale importanza artistica) Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di riparazione in edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi, comunque, interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o di privata proprietà, restano ferme le disposizioni vigenti in materia.
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