Art. 21

LEGGE 2 febbraio 1974, n. 64

In vigore dal 5 apr 1974
(Accertamento delle violazioni) I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati nel successivo , appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti. L'ingegnere capo di detto ufficio, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale al pretore con le sue deduzioni.
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