Art. 26

LEGGE 2 febbraio 1974, n. 64

In vigore dal 5 apr 1974
(Comunicazione del provvedimento all'ufficio tecnico della regione o al genio civile) Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura del cancelliere, all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti entro quindici giorni da quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o il decreto è diventato esecutivo.
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