Art. 31

LEGGE 2 febbraio 1974, n. 64

In vigore dal 5 apr 1974
(Provvedimenti sostitutivi del prefetto) Quando concorrano ragioni di particolare gravità ed urgenza, il prefetto può, per le modificazioni richieste dall'osservanza delle presenti norme, valersi del procedimento stabilito dall'articolo 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, sui lavori pubblici. In tal caso, il prefetto fa rapporto al pretore per il procedimento penale in ordine alle violazioni accertate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-02-02;64#art-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo