Art. 30
LEGGE 2 febbraio 1974, n. 64
In vigore dal 5 apr 1974
(Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione)
Non sono tenuti al rispetto delle presenti norme, nelle zone sismiche di nuova classificazione, tutti coloro che abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione purchè la costruzione sia ultimata entro due anni dalla data del provvedimento stesso.
Il presidente della giunta regionale può per edifici pubblici e di uso pubblico stabilire, ove occorra, termini di ultimazione superiori ai due anni di cui al comma precedente.
Qualora però la costruzione non fosse conforme alle norme tecniche di cui al precedente dovrà arrestarsi la costruzione stessa entro i limiti previsti dalle stesse norme.
Ove tuttavia detti limiti fossero già stati superati, potrà proseguirsi la costruzione fino al completamento del piano in corso di costruzione.
Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, chiunque abbia in corso una costruzione dovrà farne denuncia all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile, secondo le competenze vigenti.
L'ufficio di cui al comma precedente entro 30 giorni dalla ricezione della denunzia, accertato lo stato dei lavori ai sensi dei commi precedenti rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia al sindaco del comune, specificando, eventualmente, la massima quota che l'edificio può raggiungere.
In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni del titolo III.
Storico versioni
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