Art. 33
LEGGE 2 febbraio 1974, n. 64
In vigore dal 5 apr 1974
(Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato)
L'inosservanza delle norme della presente legge, nel caso di edifici per i quali sia stato già concesso il sussidio dello Stato, importa, oltre le sanzioni penali, anche la decadenza dal beneficio del sussidio statale, qualora l'interessato non si sia attenuto alle prescrizioni di cui all'ultimo comma dell'.
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