Art. 23

LEGGE 2 febbraio 1974, n. 64

In vigore dal 5 apr 1974
(Procedimento) Se nel corso del procedimento penale il pretore ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o più periti, scegliendoli fra gli ingegneri dello Stato. Deve esser in ogni caso citato per il dibattimento l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, il quale può delegare un funzionario dipendente. Con il decreto o con la sentenza di condanna il pretore ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme della presente legge o dei decreti interministeriali di cui agli , ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine.
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LEGGE 2 febbraio 1974, n. 64 (Art. 23 Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.) — Testo vigente | Portale Normativo