Art. 22

LEGGE 2 febbraio 1974, n. 64

In vigore dal 5 apr 1974
(Sospensione dei lavori) L'ingegnere capo dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, contemporaneamente agli adempimenti di cui all'articolo precedente, ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo comunale, al proprietario, nonchè al direttore o appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori. Copia del decreto è comunicata al sindaco o al prefetto ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione. Il prefetto, su richiesta dell'ingegnere capo dell'ufficio di cui al primo comma, assicura l'intervento della forza pubblica, ove ciò sia necessario per la esecuzione dell'ordine di sospensione. L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'autorità giudiziaria diviene irrevocabile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-02-02;64#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo