Art. 15
LEGGE 2 febbraio 1974, n. 64
In vigore dal 5 apr 1974
(Riparazioni)
Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un maggiore grado di sicurezza alle azioni sismiche di cui ai precedenti articoli.
I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui al precedente .
Storico versioni
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