Art. 15

LEGGE 2 febbraio 1974, n. 64

In vigore dal 5 apr 1974
(Riparazioni) Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un maggiore grado di sicurezza alle azioni sismiche di cui ai precedenti articoli. I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui al precedente .
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LEGGE 2 febbraio 1974, n. 64 (Art. 15 Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.) — Testo vigente | Portale Normativo