Art. 5

LEGGE 2 febbraio 1974, n. 64

In vigore dal 5 apr 1974
(Sistemi costruttivi) Gli edifici possono essere costruiti con: a) struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali; b) struttura a pannelli portanti; c) struttura in muratura; d) struttura in legname.
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