Art. 5
LEGGE 2 febbraio 1974, n. 64
In vigore dal 5 apr 1974
(Sistemi costruttivi)
Gli edifici possono essere costruiti con:
a) struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali;
b) struttura a pannelli portanti;
c) struttura in muratura;
d) struttura in legname.
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