Art. 6
LEGGE 2 febbraio 1974, n. 64
In vigore dal 5 apr 1974
(Edifici in muratura)
S'intendono per costruzioni in muratura quelle nelle quali la muratura ha funzione portante.
Esse devono presentare adeguate caratteristiche di solidarietà fra gli elementi strutturali che le compongono e di rigidezza complessiva secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui al precedente .
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