Art. 11 · LEGGE 2 febbraio 1974, n. 64

Art. 11

LEGGE 2 febbraio 1974, n. 64

In vigore dal 5 apr 1974
(Verifica delle fondazioni) I calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione si eseguono con i metodi ed i procedimenti della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle azioni sismiche orizzontali applicate alla costruzione e valutate come specificato dalle norme tecniche di cui al precedente .
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