ConvenzioneTitolo IV

Art. 47

In vigore dal 12 apr 1974
Le spese derivanti dalla procedura di estradizione saranno a carico dello Stato richiedente, essendo inteso che lo Stato richiesto non reclamerà nè spese di procedura, nè spese di carcerazione.
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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-47

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Art. 47 Ratifica ed esecuzione della convenzione di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione delle sentenze e di estradizione fra l'Italia e il Marocco, conclusa a Roma il 12 febbraio 1971. — Testo vigente | Portale Normativo