ConvenzioneTitolo IV

Art. 43

In vigore dal 12 apr 1974
Se l'individuo reclamato è accusato o condannato nello Stato richiesto per un reato diverso da quello per il quale l'estradizione è richiesta, quest'ultimo Stato dovrà ugualmente decidere sulla domanda e far conoscere allo Stato richiedente la relativa decisione giusta quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'. La consegna dell'accusato tuttavia, nel caso di accettazione, sarà differita fino a che sia stata soddisfatta la giustizia dello Stato richiesto. Detta consegna sarà effettuata nella data che sarà concordata in conformità delle disposizioni del terzo comma dell', e saranno allora applicabili i commi 4, 5 e 6 del detto articolo. Le disposizioni del presente articolo non impediranno che l'interessato possa essere inviato temporaneamente a comparire davanti alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, sotto l'espressa condizione che sarà restituito non appena dette autorità si saranno pronunciate.
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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-43

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Art. 43 Ratifica ed esecuzione della convenzione di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione delle sentenze e di estradizione fra l'Italia e il Marocco, conclusa a Roma il 12 febbraio 1971. — Testo vigente | Portale Normativo