Convenzione›Titolo IV
Art. 42
In vigore dal 12 apr 1974
Lo Stato richiesto informerà per via diplomatica lo Stato richiedente della sua decisione sull'estradizione.
Ogni rigetto completo o parziale sarà motivato.
In caso di concessione lo Stato richiedente sarà informato del luogo e della data della consegna.
In mancanza di accordo su tal punto, l'estradando sarà condotto, a cura dello Stato richiesto, nel luogo che sarà indicato dalla rappresentanza diplomatica dello Stato richiedente.
Salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo, lo Stato richiedente dovrà far prendere in consegna l'estradando dai suoi agenti, nel termine di un mese a partire dalla data stabilita conformemente alle disposizioni del terzo comma del presente articolo. Trascorso detto termine, l'estradando sarà posto in libertà e non potrà più essere richiesto per lo stesso fatto.
Se circostanze eccezionali impediscono la consegna o il ricevimento dell'estradando, lo Stato interessato ne informerà l'altro Stato prima della scadenza del termine. I due Stati stabiliranno d'accordo una altra data di consegna e saranno applicabili le disposizioni del comma precedente.
Storico versioni
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