ConvenzioneTitolo IV

Art. 38

In vigore dal 12 apr 1974
Si potrà porre fine all'arresto provvisorio se nel termine di 30 giorni dall'arresto, il Governo richiesto non avrà ricevuto la domanda di estradizione e i documenti menzionati all'. La liberazione non esclude l'arresto e l'estradizione se la domanda di estradizione perviene ulteriormente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-38

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 38 Ratifica ed esecuzione della convenzione di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione delle sentenze e di estradizione fra l'Italia e il Marocco, conclusa a Roma il 12 febbraio 1971. — Testo vigente | Portale Normativo