Convenzione›Titolo IV
Art. 38
In vigore dal 12 apr 1974
Si potrà porre fine all'arresto provvisorio se nel termine di 30 giorni dall'arresto, il Governo richiesto non avrà ricevuto la domanda di estradizione e i documenti menzionati all'.
La liberazione non esclude l'arresto e l'estradizione se la domanda di estradizione perviene ulteriormente.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-38