Art. 38
ConvenzioneTitolo IV

Art. 38

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In vigore dal 12 apr 1974
Si potrà porre fine all'arresto provvisorio se nel termine di 30 giorni dall'arresto, il Governo richiesto non avrà ricevuto la domanda di estradizione e i documenti menzionati all'. La liberazione non esclude l'arresto e l'estradizione se la domanda di estradizione perviene ulteriormente.
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