Convenzione›Titolo IV
Art. 36
In vigore dal 12 apr 1974
La richiesta di estradizione sarà fatta per iscritto o presentata per via diplomatica. Si dovrà esibire a sostegno di tale richiesta:
a) l'originale o la copia autentica sia di una decisione di condanna esecutiva, sia di un mandato d'arresto o di ogni altro atto avente la medesima forza, emanato nelle forme prescritte dalla legge dello Stato richiedente;
b) un'esposizione sui fatti per i quali è richiesta l'estradizione, sul tempo ed il luogo in cui questi sono stati commessi, sulla loro qualificazione giuridica ed una indicazione il più possibile esatta sui riferimenti alle disposizioni di legge ad essi applicabili;
c) una copia delle disposizioni di legge applicabili nonché i connotati, il più possibile precisi, della persona di cui si tratta, con ogni altra indicazione atta ad individuarne la identità e la nazionalità.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-36