Convenzione›Titolo IV
Art. 32
In vigore dal 12 apr 1974
L'estradizione non sarà accordata se si tratta di reato considerato politico dalla parte richiesta o come fatto connesso a reato di tale natura.
Per l'applicazione della presente convenzione, l'attentato alla vita di un Capo di Stato o di un membro della sua famiglia non sarà considerato come reato politico.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-32