ConvenzioneTitolo IV

Art. 32

In vigore dal 12 apr 1974
L'estradizione non sarà accordata se si tratta di reato considerato politico dalla parte richiesta o come fatto connesso a reato di tale natura. Per l'applicazione della presente convenzione, l'attentato alla vita di un Capo di Stato o di un membro della sua famiglia non sarà considerato come reato politico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 32 Ratifica ed esecuzione della convenzione di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione delle sentenze e di estradizione fra l'Italia e il Marocco, conclusa a Roma il 12 febbraio 1971. — Testo vigente | Portale Normativo