ConvenzioneTitolo III

Art. 28

In vigore dal 12 apr 1974
Tutte le disposizioni della presente convenzione si applicano sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche, queste ultime costituite secondo le leggi in vigore in Marocco e in Italia e aventi la loro sede in uno di questi paesi.
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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-28

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