ConvenzioneTitolo III

Art. 23

In vigore dal 12 apr 1974
La parte che invoca l'autorità di una decisione giudiziaria o che ne domanda l'esecuzione deve produrre: a) una copia della decisione che contenga i requisiti necessari per la sua autenticità; b) l'originale dell'atto di notifica della decisione o di qualsiasi altro atto che sostituisca la notifica; c) un certificato dei cancellieri competenti con l'attestazione che nessuna impugnazione è stata proposta contro la decisione; d) una copia autentica della citazione della parte rimasta contumace; e) una traduzione completa degli atti suddetti certificata conforme da un traduttore giurato.
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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-23

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Art. 23 Ratifica ed esecuzione della convenzione di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione delle sentenze e di estradizione fra l'Italia e il Marocco, conclusa a Roma il 12 febbraio 1971. — Testo vigente | Portale Normativo