Convenzione›Titolo III
Art. 23
In vigore dal 12 apr 1974
La parte che invoca l'autorità di una decisione giudiziaria o che ne domanda l'esecuzione deve produrre:
a) una copia della decisione che contenga i requisiti necessari per la sua autenticità;
b) l'originale dell'atto di notifica della decisione o di qualsiasi altro atto che sostituisca la notifica;
c) un certificato dei cancellieri competenti con l'attestazione che nessuna impugnazione è stata proposta contro la decisione;
d) una copia autentica della citazione della parte rimasta contumace;
e) una traduzione completa degli atti suddetti certificata conforme da un traduttore giurato.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-23