ConvenzioneTitolo III

Art. 27

In vigore dal 12 apr 1974
Le disposizioni del presente titolo si applicano qualunque sia la nazionalità delle parti.
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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-27

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Art. 27 Ratifica ed esecuzione della convenzione di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione delle sentenze e di estradizione fra l'Italia e il Marocco, conclusa a Roma il 12 febbraio 1971. — Testo vigente | Portale Normativo