ConvenzioneTitolo IV

Art. 30

In vigore dal 12 apr 1974
Le parti contraenti non concederanno l'estradizione dei propri cittadini. La qualità di cittadino sarà accertata al momento della infrazione per la quale è richiesta l'estradizione. Tuttavia, la parte richiesta si impegna, nella misura in cui ha competenza a giudicarli, a far perseguire i propri cittadini che avranno commesso nel territorio dell'altro Stato infrazioni punite come crimine o delitto nei due Stati, quando l'altra parte le invierà per via diplomatica una richiesta di procedimento penale corredata da fascicoli, documenti, oggetti e informazioni in suo possesso. La parte richiedente sarà informata del seguito che sarà dato alla sua richiesta.
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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-30

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