ConvenzioneTitolo IV

Art. 34

In vigore dal 12 apr 1974
In materia di tasse e imposte, di dogana, di cambio, l'estradizione sarà accordata alle condizioni previste dalla presente convenzione, solo se in tal senso sarà stato deciso dalle parti contraenti, con semplice scambio di lettere, per ogni singolo reato o categoria di reati specificamente indicati.
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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-34

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