ConvenzioneTitolo IV

Art. 29

In vigore dal 12 apr 1974
Le parti contraenti s'impegnano a consegnarsi reciprocamente, secondo le norme ed alle condizioni stabilite negli articoli seguenti, le persone che, trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato.
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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-29

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Art. 29 Ratifica ed esecuzione della convenzione di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione delle sentenze e di estradizione fra l'Italia e il Marocco, conclusa a Roma il 12 febbraio 1971. — Testo vigente | Portale Normativo