Art. 29
ConvenzioneTitolo IV

Art. 29

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In vigore dal 12 apr 1974
Le parti contraenti s'impegnano a consegnarsi reciprocamente, secondo le norme ed alle condizioni stabilite negli articoli seguenti, le persone che, trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato.
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