ConvenzioneTitolo III

Art. 26

In vigore dal 12 apr 1974
Le ipoteche immobiliari (terrestres) convenzionali, consentite in uno dei due paesi, saranno iscritte e avranno effetto nell'altro paese allorchè la validità degli atti che ne contengono la stipulazione sarà stata constatata dall'autorità competente, secondo la legge del paese in cui è richiesta l'iscrizione. Tale autorità verifica soltanto se gli atti e le procure, che ne sono il complemento, contengono i requisiti necessari per la loro validità nel paese in cui sono stati ricevuti. Le stesse disposizioni valgono anche per gli atti di consenso alla cancellazione o alla riduzione approvata in uno dei due paesi.
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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-26

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