Convenzione›Titolo III
Art. 26
26 / 51In vigore dal 12 apr 1974
Le ipoteche immobiliari (terrestres) convenzionali, consentite in uno dei due paesi, saranno iscritte e avranno effetto nell'altro paese allorchè la validità degli atti che ne contengono la stipulazione sarà stata constatata dall'autorità competente, secondo la legge del paese in cui è richiesta l'iscrizione. Tale autorità verifica soltanto se gli atti e le procure, che ne sono il complemento, contengono i requisiti necessari per la loro validità nel paese in cui sono stati ricevuti.
Le stesse disposizioni valgono anche per gli atti di consenso alla cancellazione o alla riduzione approvata in uno dei due paesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-26