Convenzione›Titolo III
Art. 22
In vigore dal 12 apr 1974
La decisione d'exequatur ha effetto fra tutte le parti che ne hanno fatto istanza e per tutto il territorio in cui queste disposizioni sono applicabili.
Essa consente alla decisione resa esecutiva di produrre, a partire dalla data di concessione dell'exequatur e relativamente alle misure di esecuzione, gli stessi effetti di quella pronunciata dal tribunale che ha concesso l'exequatur alla data della concessione di questo.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-22