Convenzione

Art. 17

In vigore dal 12 apr 1974
Le domande di comparizione di testimoni detenuti saranno trasmesse per via diplomatica. Sarà dato seguito alla domanda sempre che particolari circostanze non vi si oppongano ed a condizione che detti detenuti siano rinviati entro breve termine.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-17

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