Convenzione

Art. 16

In vigore dal 12 apr 1974
Se la comparizione personale di un testimone è necessaria in un procedimento penale, il Governo del paese in cui risiede il testimone lo inviterà a rispondere alla convocazione che gli è stata rivolta. In tal caso, le indennità di trasferta e di soggiorno, calcolate sulla base della residenza del testimone, saranno almeno uguali a quelle accordate sulla base delle tariffe e regolamenti in vigore nel paese in cui dovrà aver luogo l'audizione; a richiesta del testimone, questi riceverà, a cura delle autorità consolari del paese richiedente, l'anticipo di tutte o di parte delle spese di viaggio. Nessun testimone, qualunque sia la sua nazionalità, che, citato in uno dei due paesi, si presenti volontariamente davanti ai giudici dell'altro paese potrà essere perseguito o arrestato per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato richiesto. Tale immunità cesserà trenta giorni dopo la data in cui avrà avuto termine la deposizione e in cui sia stato possibile il ritorno del testimone.
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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-16

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