Convenzione
Art. 15
In vigore dal 12 apr 1974
L'esecuzione delle commissioni rogatorie non potrà dar luogo ad alcun rimborso di spesa, salvo ciò che concerne gli onorari di esperti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-15