Convenzione
Art. 12
In vigore dal 12 apr 1974
Le persone di cui è richiesta la testimonianza saranno invitate a comparire secondo la procedura del paese richiesto; se rifiutano di comparire l'autorità richiesta dovrà usare i mezzi di coercizione previsti dalla legge del proprio paese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-12