Convenzione

Art. 11

In vigore dal 12 apr 1974
L'autorità richiesta potrà rifiutare di eseguire una commissione rogatoria se, in base alla legge del proprio paese, questa non è di sua competenza o se è per sua natura tale da arrecare pregiudizio alla sovranità, alla sicurezza o all'ordine pubblico del paese in cui deve aver luogo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo