Convenzione›Titolo II
Art. 6
In vigore dal 12 apr 1974
L'autorità richiesta si limiterà a far effettuare la consegna dell'atto al destinatario.
Se questi l'accetta volontariamente, la prova della consegna si farà a mezzo sia di una ricevuta datata e firmata dal destinatario, sia di un attestato dell'autorità richiesta e constatante il fatto, il modo e la data della consegna. L'uno o l'altro di questi documenti sarà inviato direttamente all'autorità richiedente.
Se la consegna dell'atto non può avvenire per qualunque causa, l'autorità richiesta lo restituirà immediatamente a quella richiedente indicando il motivo della mancata consegna.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-6