ConvenzioneTitolo II

Art. 4

In vigore dal 12 apr 1974
Gli atti giudiziari ed extra-giudiziari non saranno tradotti ma la lettera o la nota di trasmissione sarà redatta nella lingua dell'autorità richiesta e dovrà contenere le indicazioni seguenti: autorità da cui emana l'atto; natura dell'atto di cui si tratta; nome e qualità delle parti; nome e indirizzo del destinatario; e, in materia penale, qualificazione del reato.
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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-4

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