Convenzione›Titolo II
Art. 4
13 / 51In vigore dal 12 apr 1974
Gli atti giudiziari ed extra-giudiziari non saranno tradotti ma la lettera o la nota di trasmissione sarà redatta nella lingua dell'autorità richiesta e dovrà contenere le indicazioni seguenti: autorità da cui emana l'atto;
natura dell'atto di cui si tratta;
nome e qualità delle parti;
nome e indirizzo del destinatario;
e, in materia penale, qualificazione del reato.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-4