ConvenzioneTitolo primo

Art. 2

In vigore dal 12 apr 1974
Non potranno essere imposti ai cittadini di ciascuna delle parti contraenti nè cauzione, nè deposito sotto qualsiasi denominazione, in ragione sia della loro qualità di stranieri, sia della mancanza di domicilio o residenza nel paese. Il comma precedente si applica, salvo le disposizioni di ordine pubblico del paese in cui l'azione e introdotta, alle persone giuridiche costituite o autorizzate secondo le leggi di una delle due parti contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-2

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