ConvenzioneTitolo II

Art. 3

In vigore dal 12 apr 1974
Gli atti giudiziari ed extra-giudiziari, sia in materia civile e commerciale che in materia penale, salvo le disposizioni che regolano il regime di estradizione, destinati a persone residenti sul territorio di uno dei due paesi, saranno trasmessi per via diplomatica normale. Le disposizioni del presente articolo non escludono la facoltà per le parti contraenti di far pervenire direttamente, per mezzo dei loro rappresentanti diplomatici o consolari, gli atti giudiziari o extra-giudiziari destinati a propri cittadini. In caso di conflitto di legislazione, la nazionalità del destinatario dell'atto sarà determinata dalla legge del paese in cui deve aver luogo la consegna.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Ratifica ed esecuzione della convenzione di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione delle sentenze e di estradizione fra l'Italia e il Marocco, conclusa a Roma il 12 febbraio 1971. — Testo vigente | Portale Normativo