Convenzione›Titolo primo
Art. 1
In vigore dal 12 apr 1974
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - Il testo facente fede è unicamente quello indicato nella convenzione.
CONVENZIONE DI RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA, DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DI ESTRADIZIONE FRA L'ITALIA E IL MAROCCO.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
SUA MAESTÀ IL RE DEL MAROCCO
Nell'intento di stabilire una collaborazione efficace in materia di assistenza giudiziaria, fra i due paesi,
Hanno deciso di stipulare la presente convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione,
Hanno designato a tal fine, come loro plenipotenziari:
Il Presidente della Repubblica italiana:
Il signor Aldo MORO, Ministro degli affari esteri,
Sua Maestà il Re del Marocco:
Il signor Youssef BEN ABBES ATARJI, Ministro degli affari esteri, i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
I cittadini di ciascuna delle parti contraenti avranno, sul territorio dell'altra parte, libero e facile accesso a tutte le giurisdizioni per il perseguimento e la difesa dei loro diritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-1