Art. 1
ConvenzioneTitolo primo

Art. 1

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In vigore dal 12 apr 1974
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - Il testo facente fede è unicamente quello indicato nella convenzione. CONVENZIONE DI RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA, DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DI ESTRADIZIONE FRA L'ITALIA E IL MAROCCO. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e SUA MAESTÀ IL RE DEL MAROCCO Nell'intento di stabilire una collaborazione efficace in materia di assistenza giudiziaria, fra i due paesi, Hanno deciso di stipulare la presente convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione, Hanno designato a tal fine, come loro plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana: Il signor Aldo MORO, Ministro degli affari esteri, Sua Maestà il Re del Marocco: Il signor Youssef BEN ABBES ATARJI, Ministro degli affari esteri, i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: I cittadini di ciascuna delle parti contraenti avranno, sul territorio dell'altra parte, libero e facile accesso a tutte le giurisdizioni per il perseguimento e la difesa dei loro diritti.
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