ConvenzioneTitolo II

Art. 5

In vigore dal 12 apr 1974
Se l'autorità richiesta non è competente, trasmetterà l'atto d'ufficio a quella competente informandone subito l'autorità richiedente, per via diplomatica.
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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-5

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