Convenzione›Titolo II
Art. 5
14 / 51In vigore dal 12 apr 1974
Se l'autorità richiesta non è competente, trasmetterà l'atto d'ufficio a quella competente informandone subito l'autorità richiedente, per via diplomatica.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-5