ConvenzioneTitolo II

Art. 8

In vigore dal 12 apr 1974
Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono, in materia civile e commerciale, la facoltà, per gli interessati residenti sul territorio di una delle due parti contraenti, di far assicurare in uno dei due paesi la notifica e la consegna di tutti gli atti alle persone residenti in tale paese. La notifica e la consegna devono essere effettuate secondo le modalità in vigore nel paese in cui esse devono aver luogo.
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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-8

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