Convenzione

Art. 10

In vigore dal 12 apr 1974
Le commissioni rogatorie in materia penale da eseguirsi nel territorio di una delle due parti contraenti, saranno trasmesse per via diplomatica ed espletate dalle autorità giudiziarie. Se l'autorità giudiziaria richiesta è incompetente, trasmetterà d'ufficio le commissioni rogatorie a quella competente informandone immediatamente l'autorità richiedente per via diplomatica. Nei casi di urgenza, esse potranno essere inoltrate direttamente. Esse saranno restituite, in ogni caso, per via diplomatica.
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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-10

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Art. 10 Ratifica ed esecuzione della convenzione di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione delle sentenze e di estradizione fra l'Italia e il Marocco, conclusa a Roma il 12 febbraio 1971. — Testo vigente | Portale Normativo