Convenzione

Art. 14

In vigore dal 12 apr 1974
Le commissioni rogatorie dovranno essere accompagnate dalla traduzione nella lingua dell'autorità richiesta. Tale traduzione sarà autenticata da un traduttore giurato o di cui sarà ricevuto il giuramento conformemente alle leggi del paese richiedente.
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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-14

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Art. 14 Ratifica ed esecuzione della convenzione di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione delle sentenze e di estradizione fra l'Italia e il Marocco, conclusa a Roma il 12 febbraio 1971. — Testo vigente | Portale Normativo