Convenzione
Art. 14
6 / 51In vigore dal 12 apr 1974
Le commissioni rogatorie dovranno essere accompagnate dalla traduzione nella lingua dell'autorità richiesta. Tale traduzione sarà autenticata da un traduttore giurato o di cui sarà ricevuto il giuramento conformemente alle leggi del paese richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043#art-c-14